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29 Lug 2021

GDPR privacy, riservatezza e segreto

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Come tradurre in italiano il concetto di “privacy”?

Se si vuole comprendere meglio questo argomento, dobbiamo partire dal presupposto che: privato, riservato e segreto sono tre concetti ben distinti tra di loro.

La sfera privata è quell’insieme di azioni, comportamenti, opinioni, preferenze, informazioni personali su cui l’interessato intende mantenere un controllo esclusivo. Il diritto alla riservatezza, secondo la Treccani, è il “diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona.” Il diritto alla Privacy diventa un’estensione di questo concetto e va dettagliatamente ad individuare tutti quegli elementi che definiscono l’identità dell’individuo, la sua storia, le sue abitudini e preferenze, il suo status.

La privacy in che cosa consiste? È in sostanza il diritto di ciascuno a non vedere violata la propria sfera personale, così come scritto nell’articolo 12 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e nell’art. 15 della Costituzione italiana. È un diritto c.d. “negativo”: chiunque, senza una causa legittima, deve astenersi dall’invadere la vita privata delle persone fisiche.

Invece, non raccontare a terzi ciò che avviene in uno studio legale, medico, o psicologico è un obbligo di deontologia professionale e non ha nulla ha a che vedere con la protezione di banche dati e archivi che sono spesso a rischio di incidenti o violazioni informatiche. Le conseguenze possono essere decisamente molto più pesanti, in quanto danno forma a illeciti previsti dal codice penale, come l’art. 622 c.p. rubricato “Rivelazione di segreto professionale”, per il quale chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto.

L’art.  del GDPR riconosce un ampio margine di competenza agli Stati membri al fine di conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e l’obbligo di segretezza.

Lo psicologo, ad esempio, è un professionista che nel proprio lavoro entra necessariamente e quotidianamente in contatto non solo con dati comuni (o identificativi), ma anche con dati particolari (ex sensibili), che assieme costituiscono l’insieme dei cosiddetti dati personali di un interessato. Come ha chiarito il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi: “il lavoro dello psicologo è già profondamente caratterizzato dai principi di tutela di tutto quanto appreso in ragione del rapporto professionale in virtù di quanto previsto dal Codice Deontologico degli Psicologi Italiani.” Dunque, il corretto esercizio della professione è quindi già di base coerente con un corretto trattamento dei dati e moltissimi articoli del Codice deontologico, infatti, rimandano o si integrano perfettamente con i principi del GDPR.

La questione è molto ampia e comprendere meglio le parole è un primo passo per una migliore comprensione dei diritti.