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1 Mag 2020

Credito d’imposta per la Formazione 4.0

La proroga del bonus formazione, contenuta nella legge di bilancio 2020, permetterà alle imprese di sfruttare tale tipologia di bonus anche per l’anno in corso, senza perdere di vista però la scadenza del 31/12/2019. Infatti, per tutte le spese sostenute nell’anno 2019 il bonus sarà fruibile immediatamente a seguito della certificazione contabile ad opera del collegio sindacale o di una società di revisione.

MA COSA FINANZIA L’AGEVOLAZIONE?

Come si legge dal sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico, la misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale, sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Essa, infatti, prevede un credito d’imposta in percentuale delle spese relative al personale dipendente impegnato nelle attività di formazione ammissibili, limitatamente al costo aziendale, e riferito alle ore o alle giornate di formazione nella misura del:

  • 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di €. 300.000 per le piccole imprese
  • 40% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 per le medie imprese
  •  30% delle spese ammissibili nel limite massimo annuale di €. 250.000 le grandi imprese. 

La misura del credito d’imposta è aumentata per tutte le imprese, fermo restando i limiti massimi annuali, al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione ammissibile rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017. Ciò significa che, calcolato il costo orario del dipendente impiegato in formazione, lo stesso, moltiplicato per il numero di ore di formazione effettivamente svolte, costituirà la base di calcolo a cui applicare la percentuale per l’ottenimento del credito.

A CHI SI RIVOLGE?

Esso si rivolge a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse pertanto le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. La fruizione del beneficio spettante è inoltre subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

QUALI SPESE SONO AMMISSIBILI?

Le attività di formazione ammissibili sono quelle previste dal Piano nazionale Impresa 4.0, quali big data e analisi dei dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyber-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine, integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell’allegato A della legge di Bilancio 2018.

Sono ammissibili sia le attività formative direttamente organizzate dall’impresa con proprio personale docente o con personale docente esterno assistito da un “tutor” interno, sia le attività formative la cui organizzazione e realizzazione sia appaltata a soggetti qualificati esterni, accreditati per lo svolgimento di tali attività presso la regione o la provincia autonoma in cui l’impresa ha la sede legale o la sede operativa.

COME SI ACCEDE?

Il credito si applica alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Sussistono obblighi di documentazione contabile certificata. Ciò significa che le spese, calcolate come indicato in precedenza, devono essere certificate dal collegio sindacale ovvero dal revisore unico. Qualora in azienda non sia previsto l’organismo di controllo contabile, è possibile avvalersi di un revisore ovvero di una società di revisione esterna. In quest’ultimo caso il costo relativo all’attestazione concorre nella misura del 100% alla formazione del credito d’imposta, cumulando con quello già calcolato con i criteri sopra descritti. Sussiste inoltre l’obbligo di conservazione di una relazione che illustri le modalità organizzative e i contenuti delle attività di formazione svolte.

Le imprese che intendono fruire dell’agevolazione sono tenute ad effettuare una comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il modello, il contenuto, le modalità e i termini di invio della comunicazione saranno stabiliti con apposito decreto direttoriale.