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7 Ott 2021

Super Green Pass – cosa fare nelle aziende

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Come recita il D.L. 127/2021, all’art. 3, rubricato “Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo privato”, dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2, a chiunque svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta, di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19.

La stessa verifica vale per tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato.

Mancano quindi pochi giorni per organizzare i controlli sulle certificazioni e individuare i responsabili in ogni struttura.

La verifica della certificazione verde andrebbe effettuata quotidianamente: questo perché per tutelare la privacy dei suoi dipendenti (interessati al trattamento), il datore di lavoro (Titolare del trattamento) non può tenere un registro nel quale sia indicato quanti dipendenti siano vaccinati, quanti abbiano effettuato il tampone e dunque quale sia la scadenza del green pass per ciascuno di essi.

La lettura del QR code sul green pass permette solo di individuarne la validità, o la non validità. Ulteriori informazioni sono da considerarsi dati particolari e non archiviabili dal datore di lavoro, senza una specifica base giuridica.

La verifica potrebbe certamente particolarmente difficile in quelle aziende che hanno molti punti di accesso o diverse filiali, magari con i lavoratori impiegati su più turni.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

I datori di lavoro sono tenuti a definire, entro il 15 ottobre 2021, le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione.

Va precisato che un lavoratore controllato durante il lavoro (quindi post accesso), che non ha il certificato, è soggetto a sanzione amministrativa e disciplinare, mentre se la verifica è stato adottata all’ingresso, vi è la mera sospensione dal lavoro con sospensione dalla retribuzione, escluse sanzioni disciplinari.

Il datore di lavoro che non verificasse il possesso di green pass da parte dei lavoratori o che non definisse entro il 15 ottobre le modalità operative per il controllo, sono punibili con sanzione amministrativa da 600 a 1.500 euro. Oltre alle misure organizzative, il datore di lavoro deve aggiornare le informative privacy ai propri dipendenti, produrre apposita informativa per i soggetti esterni e aggiornare il registro dei trattamenti con apposito trattamento sulla verifica del green pass.