Decreto Sostegni: a chi spetta il Contributo a Fondo Perduto
Dopo diversi giorni di attesa, è stato finalmente pubblicato il Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 41/2021, comunemente denominato “Decreto Sostegni”.
Tale provvedimento contiene alcune misure finalizzate sostenere i soggetti titolari di partita Iva, sia imprese che professionisti (o che producono reddito agrario), che hanno subito danni a causa dell’emergenza Covid.
Una delle misure più attese, contenute nel decreto, è quella che prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto.
A differenza di quanto previsto lo scorso anno, questa volta non vi è alcun vincolo legato ai codici ATECO posseduti, quindi vi potranno accedere tutti, indipendentemente che, nel corso del 2020, siano stati costretti a chiusure oppure no.
L’unica condizione per poter aver diritto al contributo è di aver subito nel 2020 un calo del fatturato, di almeno il 30% rispetto al 2019; il confronto verrà effettuato prendendo in considerazione il calo medio mensile.
L’’ammontare del contributo spettante si ottiene applicando una percentuale alla differenza tra l’importo dei corrispettivi e/o fatturato medio mensile del 2020 e l’importo dei corrispettivi e/o fatturato medio mensile 2019; le percentuali per la determinazione del contributo spettante variano a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi conseguiti, come riportato nella tabella sottostante:
% per il calcolo del contributo | Ricavi o compensi |
60% della perdita | Fino a 100.000 euro |
50% della perdita | Tra 100.000 ed 400.000 euro |
40% della perdita | Tra 400.000 ed 1.000.000 di euro |
30% della perdita | Tra 1.000.000 e 5.000.000 di euro |
20% della perdita | Tra 5.000.000 e 10.000.000 di euro |
In pratica, se un soggetto ha avuto nel 2019 un fatturato complessivo di un milione di euro ed un fatturato medio mensile pari ad euro 83.333,33 mentre nel 2020 il fatturato complessivo è sceso a 500.000 euro con un fatturato medio mensile pari ad euro 33.333,33, la riduzione subita è del 40% (ben oltre il 30%) e quindi ha diritto al contributo che, rientrando il contribuente nella terza fascia, sarà pari ad euro 20.000 calcolato sul calo del fatturato ( 83.333,33 – 33.333,33).
L’importo riconosciuto non potrà comunque essere inferiore ai 1.000 euro per le persone fisiche ed ai 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Il richiedente potrà scegliere se avere il contributo sotto forma di erogazione diretta, tramite bonifico bancario oppure potrà decidere di richiederlo sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione nel modello F24.
L’Istanza di richiesta del contributo a fondo perduto, può essere presentata a decorrere dal 30 marzo 2021, utilizzando l’apposito modulo messo a Disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Per ottenere l’accredito del contributo richiesto sarà necessario indicare l’iban su cui si vorrà ricevere il bonifico.
Dunque, non resta che verificare i propri requisiti ed inoltrare la richiesta. Buon lavoro a tutti.
Dott.ssa Giulia Avanzi – commercialista